TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
Art. 1
E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile una
associazione senza scopo di lucro denominata
"ONLUS AMICI DEI BOSCHI"
La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
ovvero l'acronimo "ONLUS" dovranno sempre essere utilizzati,
oltrechè nella denominazione, anche in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico.
Art. 2
L'associazione ha sede in Pavia. Il consiglio Direttivo, con propria
deliberazione, può trasferire la sede in altro comune, anche
in ambito nazionale e istituire sedi e delegazioni decentrate.
Art. 3
La durata della associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050
e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea straordinaria
degli associati fatto salvo il diritto di recesso di quelli dissenzienti.
Art. 4
L'associazione, che non persegue nè direttamente nè indirettamente
scopi di lucro, è apartitica ed ha come scopo l'esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale, attraverso lo svolgimento
dell'attività di bambini, ragazzi, adulti, scuole, associazioni,
istituzioni e imprese che intendono vivere un’esperienza legata
alla tutela dell’ambiente e che vogliano sostenere la salvaguardia
e la valorizzazione della natura .
L’associazione Amici dei Boschi è nata a Pavia per tutelare,
conoscere e valorizzare il Bosco Grande, area di elevato pregio naturalistico
e riserva del Parco del Ticino. L’associazione si propone pertanto
di essere parte attiva per la conservazione del territorio pavese attraverso:
a) la salvaguardia degli ambienti naturali e seminaturali attraverso
interventi scientificamente e tecnicamente appropriati quali: servizi
di pulizia dei sentieri e delle aree pertinenti alla cascina Bosco Grande,
censimenti dei vertebrati e degli invertebrati presenti nella riserva;
b) la valorizzazione del bosco attraverso la piantumazione di alberi
e arbusti, la collocazione e manutenzione di nidi artificiali, l’allestimento
di mangiatoie per l’avifauna nel bosco durante il periodo invernale,
interventi di incremento della biodiversità animale e vegetale;
c) la progettazione di attività e programmi che permettano principalmente
a bambini e ragazzi un avvicinamento consapevole all’ambiente
naturale, l’acquisizione di comportamenti sostenibili, di conoscenze
scientifiche e di una profonda sensibilità sui temi della conservazione
del territorio;
d) la realizzazione di interventi di animazione e socializzazione che
favoriscano la logica dell'ecologia del comportamento, ovvero che sviluppino
comportamenti sociali ed individuali di rispetto delle persone e delle
risorse;
e) contatti e collaborazioni con associazioni culturali, ricreative
e dedite alla salvaguardia dell'ambiente per facilitare una migliore
e corretta fruizione e tutela degli ambienti naturali;
l'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli
e associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare con enti
alla realizzazione di scopi sociali e umanitari.
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da
quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse .nel rispetto dei limiti previsti dall’.art 10 comma
5 Dlgs 4/12/97 n.460.
Art. 5
L'associazione può stipulare convenzioni e/o accordi di collaborazione
e/o ricevere contributi con organismi, enti, associazioni, operatori
pubblici e privati, istituti di formazione e di ricerca, università
pubbliche o private al fine di un migliore conseguimento degli scopi
sociali.
L'associazione può stipulare accordi di collaborazione e ricevere
contributi con pubbliche amministrazioni e con imprese private e/o pubbliche
al fine di una migliore qualità dei servizi prestati.
L'associazione può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare,
finanziaria ritenuta strettamente necessaria per il conseguimento dello
scopo sociale.
L'associazione può assumere partecipazioni in altre associazioni
ed enti pubblici e/o privati aventi per oggetto attività connesse
allo scopo sociale.
L'associazione per lo svolgimento di tutte le attività previste
nell'oggetto sociale utilizza finanziamenti pubblici e/o privati, locali,
regionali, statali e comunitari.
L'associazione, nel proseguimento delle finalità statutarie,
si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,
libera e gratuita dai propri associati.
In casi di particolari necessità l'Associazione può avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo professionalmente qualificato, anche
ricorrendo ai propri associati.
TITOLO II
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 6
Il patrimonio sociale è formato inizialmente dalle quote associative
degli associati.
L'ammontare delle quote sociali e le modalità del loro versamento
saranno annualmente determinati dal Consiglio Direttivo.
Concorrono alla formazione del patrimonio sociale:
eventuali contributi, finanziamenti e donazioni provenienti sia da enti
pubblici che privati, così come da disposizioni e lasciti testamentari,
qualunque sia la nazionalità e la cittadinanza dei conferiti
previa deliberazione di accettazione del Consiglio Direttivo;
eventuali saldi attivi di gestione relativi all'attività svolta
dall'associazione nel proseguimento degli scopi sociali.
Art. 7
Possono acquistare la qualità di associato soltanto persone fisiche.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.
Si diventa associati previa specifica domanda da presentarsi al Consiglio
Direttivo che è chiamato a deliberarne l'ammissione; quest'ultima
potrà essere rifiutata esclusivamente in caso di:
- soggetti interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pene comportanti
l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità
ad esercitare uffici direttivi;
- comprovata inidoneità del richiedente a prestare la propria
opera in favore dell'associazione.
Il rifiuto dovrà in ogni caso essere comunicato al richiedente
con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo, da notificarsi con
lettera raccomandata entro due mesi dalla richiesta di ammissione.
La partecipazione all'associazione e la relativa quota sono intrasferibili
e non rivalutabili, salvo in tal caso il diritto di recesso.
Il recesso dall'associazione può essere esercitato in ogni tempo
dagli associati previa comunicazione alla Presidenza dell'associazione
mediante lettera raccomandata e non dà diritto a restituzione
delle quote sociali versate.
Art. 8
Gli associati, nell'assoluto rispetto del principio delle pari opportunità,
hanno altresì piena ed assoluta libertà di espressione
del pensiero e nelle iniziative della vita associativa.
Gli stessi si impegnano a: condividere le finalità istituzionali
dell'associazione; sostenere gli scopi, i programmi e le attività
dell'associazione quali previsti dal presente statuto e quali disposti
dagli organi dell'associazione, evitando qualsiasi atto che possa nuocere
agli intenti e al prestigio dell'associazione; a versare le quote associative;
a prestare la propria opera in favore dell'associazione; a non svolgere,
per conto dell'associazione, attività che non siano state preventivamente
concordate con il Consiglio Direttivo; a rispettare le norme dello statuto.
E' pieno ed assoluto diritto degli associati: avere conoscenza dei programmi
con cui l'associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare
alle attività promosse dall'associazione; fruire di tutti i servizi
dell'associazione; avere in ogni momento la possibilità di accedere
agli atti ed ai registri dell'associazione; recedere dall'associazione
liberamente ed in qualsiasi momento secondo le modalità di cui
all'articolo 7.
L'assemblea degli associati, a maggioranza assoluta dei propri componenti
e su proposta di almeno un decimo degli associati, può deliberare
l'esclusione di uno dei propri membri per uno dei seguenti motivi:
- persistente morosità nel versamento delle quote;
- assenza reiterata e ingiustificata dalle riunioni degli organi sociali;
- comportamenti lesivi direttamente e/o indirettamente del prestigio
dell'associazione.
L'associato soggetto a delibera di esclusione, qualora ritenesse ingiustificato
tale provvedimento, potrà ricorrere al Collegio Arbitrale di
cui all'articolo 18 del presente statuto, restando comunque impregiudicato
il diritto ad adire l'autorità giudiziaria.
TITOLO III
ORGANI SOCIALI
Art. 9
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti se previsto dalle disposizioni
normative.
Art. 10
L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti in regola con
il pagamento della quota sociale e, oltre alle competenze previste in
altre norme nel presente statuto:
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i programmi annuali
delle attività;
- elegge i componenti ed il Presidente del Consiglio Direttivo;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo oppure di almeno un
decimo degli associati, sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo dell'Associazione entro il 30 aprile
di ogni anno;
- determina la quota annuale dei soci e degli iscritti;
- nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'assemblea degli associati si riunisce nella sede sociale o in altro
luogo indicato nell'avviso di convocazione in seduta ordinaria almeno
una volta l'anno su convocazione del Presidente per l'approvazione del
bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata, secondo le modalità
sopra previste, quando se ne ravvisi la necessità ovvero qualora
ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente di propria
iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri oppure
un decimo degli associati.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dev'essere convocata per
lettera raccomandata diretta a tutti gli associati o, in caso di necessità,
a mezzo di telegramma o fax fatto pervenire agli stessi entro le quarantotto
ore antecedenti il giorno e l'ora della convocazione.
La lettera, il telegramma o il fax di convocazione recheranno l'indicazione
del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione,
oltre all'ordine del giorno.
L'assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un segretario;
quest'ultimo non sarà necessario in caso di verbale redatto da
notaio.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita,
in prima convocazione, quando siano presenti almeno la maggioranza assoluta
dei soci aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli intervenuti, ferma restando l'esclusione dal voto degli
amministratori relativamente alle delibere di approvazione del bilancio
e di quelle relative alla loro responsabilità; le deliberazioni
sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le delibere relative alla modifica dell'atto costitutivo e dello
statuto è richiesta, sia in prima che in seconda convocazione,
la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole
di due terzi degli stessi.
Per la delibera relativa allo scioglimento dell'associazione ed alla
devoluzione del patrimonio è richiesta, sia in prima che in seconda
convocazione, la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati.
Di ogni assemblea deve essere redatto, a cura del segretario, apposito
verbale che, sottoscritto dal Presidente, è da trascrivere nell'apposito
registro, a disposizione degli associati che ne facciano richiesta per
consultazione o per trarne copia.
Ogni associato dispone di un voto che può esprimere solo personalmente.
Art. 11
I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea tra i
soci, in numero dispari variabile da 3 a 7, durano in carica tre anni,
salvo revoca e/o dimissioni, e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge
al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, ed eventualmente
uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri.
La revoca dei membri del Consiglio Direttivo potrà aversi solo
per giusta causa e deve essere deliberata dall'assemblea, allo scopo
espressamente convocata su richiesta di uno o più consiglieri
ovvero da almeno un decimo degli associati con le modalità previste
dal presente statuto e con i quorum previsti per l'assemblea straordinaria.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri
per la gestione dell'associazione e può compiere, pertanto, tutti
gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione
che, comunque, rientrino nell'oggetto sociale.
A tale scopo predispone i programmi annuali da far approvare dall'assemblea
degli associati ed assume le conseguenti decisioni organizzative, gestionali,
operative e tecniche, oltre a mettere in esecuzione tutte le delibere
assembleari.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, adotta e sottopone
alla deliberazione dell'assemblea degli associati il bilancio consuntivo
dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera l'ammontare annuale e le connesse modalità
di versamento delle quote associative.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, o dell'amministratore
delegato o su richiesta motivata sottoscritta dalla maggioranza degli
associati.
La convocazione ha luogo per lettera raccomandata diretta a tutti i
consiglieri o, in caso di necessità, a mezzo di telegramma o
fax fatto pervenire entro le quarantotto ore antecedenti il giorno e
l'ora della convocazione.
La lettera, il telegramma o il fax di convocazione recherà l'indicazione
del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione,
oltre all'ordine del giorno.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in mancanza dal Vicepresidente
o in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica;
è regolarmente costituito con la maggioranza dei presenti. In
caso di parità la risposta si ha per respinta.
Art. 12
Il Presidente dell'associazione è il rappresentante legale dell'associazione
di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, dura in carica
tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente, oltre alle competenze previste in altre norme del presente
statuto:
- convoca e presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo;
- cura gli affari correnti di ordinaria amministrazione;
- adotta altresì provvedimenti urgenti salvo ratifica del Consiglio.
Il Vice Presidente subentra al Presidente con pienezza di poteri e funzioni
in caso di assenza o impedimenti di quest'ultimo di durata superiore
al trimestre.
Tale supplenza non può avere durata continuativa superiore ad
un semestre.
Entro tale termine il Vice Presidente, o in difetto, il consigliere
più anziano, convoca in via straordinaria l'assemblea degli associati
per provvedere ad una nuova elezione del Presidente,
Art. 13
L'amministratore delegato se nominato ha la rappresentanza legale nei
limiti della delega conferita. Tale delega viene conferita dal Consigliere
Direttivo e dovrà risultare da apposito verbale.
Art. 14
Ove previsto il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da
tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea degli associati.
Il Collegio:
- elegge al suo interno il Presidente;
- esamina il bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione scritta
da presentare all'Assemblea contestualmente ad esso;
- compie ogni verifica necessaria ad assicurare il regolare andamento
della gestione finanziaria e contabile dell'Associazione, riferendone
all'Assemblea;
- esercita la vigilanza sulla tenuta dei libri sociali e delle scritture
contabili e sull'osservanza delle leggi e delle norme del presente statuto.
Art. 15
In deroga alle precedenti norme del presente statuto, qualora motivi
di opportunità lo impongano, il Consiglio Direttivo può
deliberare di utilizzare, per la convocazione degli organi sociali,
per il funzionamento e per lo svolgimento di tutta l'attività
degli organi sociali, la posta elettronica, la teleconferenza, la videoconferenza
e qualsiasi nuovo strumento o supporto informatico, telematico e/o multimediale
in base all'evoluzione delle nuove tecnologie.
Art. 16
Gli organi dell'associazione durano in carica, in proroga dei rispettivi
compiti e poteri, fino alle nuove nomine.
Tutte le cariche sociali sono svolte in modo gratuito; è ammesso
il solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle attività
sociali, secondo i parametri dall'assemblea degli aderenti.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 17
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Successivamente alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo
provvede alla compilazione del bilancio sociale, corredandolo dei documenti
giustificativi e di un a relazione finanziaria sul consuntivo della
gestione.
Gli eventuali utili e avanzi di gestione nonchè fondi, al netto
dei rimborsi spese di cui all'articolo 16, non potranno essere distribuiti,
nè in modo diretto nè in modo indiretto, e potranno essere
impiegati solo ed esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 18
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati o tra essi
e l'associazione in dipendenza del rapporto associativo, viene affidata
al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui due
nominati da un soggetto, estraneo all'associazione, scelto da ognuna
delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale,
scelto da entrambi i soggetti come sopra nominati in comune accordo
o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Pavia.
L'arbitrato sarà irrituale, e gli arbitri decideranno secondo
equità.
Art. 19
Lo scioglimento dell'Associazione avviene su proposta del Consiglio
direttivo all'assemblea, che lo approva con il voto di almeno tre quarti
degli associati.
Il patrimonio residuo dopo la liquidazione è devoluto, secondo
le indicazioni dell'Assemblea, ad altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Agenzia per le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale istituita con decreto del Presidente del COnsiglio
dei MInistri 26 dicembre 2000). La perdita di qualifica di ONLUS è
equiparata allo scioglimento. In nessun caso possono essere distribuiti
ai soci beni, utili e riserve.
Per quanto qui non specificato, si fa riferimento al Codice Civile ed
alla normativa vigente in materia.
Associazione Amici dei Boschi - e-mail: assamiciboschi@libero.it - Telefono: 0382 303793